Art. 4.
(Requisiti oggettivi).

      1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso:

          a) le persone fisiche che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 3, che si sono costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a favore delle quali è stata emessa sentenza definitiva che condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, i soggetti imputati dei reati di cui all'articolo 1;

          b) le persone fisiche che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 3, che si sono costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui all'articolo 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a favore delle quali è stata emessa la sentenza di condanna prevista alla lettera a) del presente comma;

          c) le persone fisiche che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 3, che si sono costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale in un procedimento per la contestazione dei reati

 

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di cui all'articolo 1, in caso di sentenza di assoluzione con formule diverse da «il fatto non sussiste» o «il fatto non costituisce reato»;

          d) le persone fisiche che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 3 qualora a seguito di denuncia contro ignoti l'autorità giudiziaria abbia concluso le indagini con ordinanza di archiviazione per mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.